NUOVO BONUS PER LA DIGITALIZZAZIONE PER GLI INTERMEDIARI DEL SETTORE TURISTICO: AGENZIE DI VIAGGIO / TOUR OPERATOR

  • Nuovo bonus per la digitalizzazione per gli intermediari del settore turistico: agenzie di viaggio / tour operator Con l’art. 4 del D.L. n. 152/2021 - c.d. “Decreto PNRR”, in vigore dal 7.11.2021, contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - è stato previsto un contributo a favore delle agenzie di viaggio e tour operator per sostenere la loro digitalizzazione.

    Soggetti beneficiari degli incentivi

    Agenzie di viaggio e tour operator, con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12.

    Tipologia di incentivo

    Credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute relativamente agli interventi sotto elencati (investimenti e attività di sviluppo digitale), fino all’importo massimo complessivo cumulato di €. 25.000.

    Interventi ammessi ad incentivo

    Il credito d’imposta spetta solo per le spese sostenute per la realizzazione dei seguenti interventi volti alla digitalizzazione (ex art. 9, comma 2 e 2 bis, DL n. 83/2014) tra i quali:

    impianti wi-fi (volti a porre a disposizione un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download); siti web ottimizzati per il sistema mobile;

    programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti (compatibili con gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi);

    spazi e pubblicità per la comunicazione e marketing digitale;

    strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

    - servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

    I sopraelencati interventi devono essere realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, e devono “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali.

    Per il finanziamento del credito d’imposta è previsto un limite di spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni per l’anno 2025.

    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, per mezzo dei già noti servizi telematici della Agenzia delle Entrate, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al momento in cui gli investimenti sono stati effettuati, senza l’applicazione del limite massimo previsti dalla normativa (euro 700.000 annui in relazione ai crediti di imposta e dei contributi compensabili ex art. 34 L.388/2000 ed euro 250.000 annui per i crediti ex art. 1, comma 53 L. 244/2007).

    Lo stesso credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente

    Questo credito non concorre alla formazione di reddito (ai fini IRPEF; IRES e IRAP), né rileva per il calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa né delle componenti del reddito d’impresa.

    La misura agevolativa viene concessa a titolo di aiuto di importanza minore “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e deve rispettare i limiti della Comunicazione Europea 19 marzo 2020 1863 sul temporary framework.


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