Il 26 luglio 2024, dopo 13 ore di contrattazione, è stato sottoscritto tra la FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil il CCNL il rinnovo per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo, non trovando il recepimento di tutte le modifiche normative proposte da Fiavet.
La presidente Sandra Paoli a nome della nostra regionale ha dato voto favorevole, ma pur riconoscendo il lavoro fatto dai delegati con professionalità e competenza, si è dichiarata non pienamente soddisfatta del risultato che a fronte della parte economica accordata non è stato ricompensato nella parte contrattuale dalla parte sindacale.
Le agenzie viaggi sono prevalentemente piccole imprese che hanno sofferto più di tutti nel periodo Covid: l’attuale marginalità ridotta, il costo del tempo/lavoro per operare si è decuplicato, associato a molta più burocrazia da seguire e anche concorrenza sleale nata proprio in pandemia.
Nonostante ci sia un ritorno all’agenzia di viaggi e dunque una evidente richiesta di nuove risorse adeguate in hard skill e soft skill, è necessario creare i presupposti per la parte datoriale volti ad offrire un lavoro più accattivante e sostenibile con le esigenze delle nuove generazioni.
Tra le novità di maggior rilievo si segnala:
§ La vigenza contrattuale che decorre dal 1° Luglio 2024 fino al 31 Dicembre 2027 e senza corresponsione di “una tantum” per il periodo di vacanza contrattuale (il contratto precedente scadeva nel 2020) prevedendo di fatto un minor costo per le aziende;
§ Il contratto ha previsto con decorrenza luglio 2024 un aumento contrattuale a regime di euro 200,00 al quarto livello e riparametrato per i diversi livelli di inquadramento, che verrà corrisposto in busta paga per i prossimi quattro anni;
§ l’integrazione alle norme relative alle “Pari Opportunità” e al “contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro”;
§ L’introduzione della regolamentazione dei “Congedi per le donne vittime di violenze di genere”;
§ L’integrazione delle norme che regolamentano il premio di risultato (art. 13) con il rimando alla contrattazione di II livello per la definizione dei requisiti e degli obiettivi che consentono l’erogazione del premio. Inoltre viene prevista anche una alternativa legata al welfare qualora non si definisca un accordo sul premio di risultato;
§ L’aggiornamento della classificazione del personale con la cancellazione di figure ormai obsolete e l’introduzione di nuove figure professionali (art.54);
§ L’aggiornamento della declaratoria sulla figura del Direttore Tecnico aggiornata con le norme dettate dall’art. 1 del citato DM Turismo prot. 1432 del 5.8.2021;
§ L’integrazione nell’art. 78 (tempo parziale) della possibilità di valutare il consolidamento del lavoro supplementare svolto in modo continuativo a seguito di comprovate esigenze aziendali;
§ Il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa.