VIDEOSORVEGLIANZA IN AZIENDA

  • Snellimento della procedura per il rilascio dellÔÇÖautorizzazione allÔÇÖuso di impianti di videosorveglianza
    Videosorveglianza in azienda

    Con circolare del 16 aprile 2012, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni al fine di semplificare l’iter dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi.

    Come è noto l’attività di videosorveglianza, concretandosi in un trattamento di dati personali ed in una potenziale fonte di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, segue una duplice normativa: il decreto legislativo 196/2003 ed i provvedimenti dell’Autorità Garante nonchè lo Statuto del lavoratori. In base all’art. 4 della legge citata, nei luoghi di lavoro:

    è vietato l’uso di un’apparecchiatura la cui installazione ha il fine esclusivo del controllo a distanza dei lavoratori;
    è consentito l’uso di impianti dai quali possa derivare anche indirettamente un controllo a distanza, purché l’installazione sia richiesta da ragioni di sicurezza ovvero da esigenze produttive od organizzative.
    Gli impianti di videosorveglianza, dunque, necessari per ragioni di sicurezza, esigenze produttive od organizzative, possono essere installati soltanto previo accordo sindacale o, in difetto, su istanza del datore di lavoro cui provvede l’Ispettorato del lavoro (il Servizio Lavoro in provincia di Trento), a seguito di sopralluogo e accertamento tecnico preventivo.

    In assenza di accordo sindacale o senza l’autorizzazione del Servizio Lavoro, è vietata anche la mera installazione del sistema di videosorveglianza, ancorché non seguita dall’attivazione della apparecchiatura.

    Iter autorizzatorio semplificato senza necessità di sopralluogo

    Il Ministero ha riconosciuto la necessità di snellire le procedure di rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto per un verso che la prassi operativa consolidata che prevede un sopralluogo per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato dal datore di lavoro comporta un notevole impiego di risorse umane che potrebbero essere impiegate per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso; per altro verso che alcune attività (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc.) sono divenute “a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro e che l’utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi”.

    In tali casi le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettive e determinano una “presunzione” di ammissibilità delle domande per l’installazione di impianti di videosorveglianza.

    Sulla base di tali considerazioni, il Ministero dà le seguenti indicazioni:

    il rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (il Servizio Lavoro in provincia di Trento) non necessita di un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi;
    il Servizio Lavoro potrà far riferimento esclusivamente alle specifiche dell’impianto (caratteristiche tecniche, planimetrie locali, numero e posizionamento delle telecamere, ecc.) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro.
    Al di fuori delle ipotesi sopra evidenziate, il Servizio Lavoro dovrà comunque prestare particolare attenzione sui diversi presupposti legittimanti l’installazione e cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive.

    Il Ministero ha, infine, precisato che elementi condizionanti del provvedimento autorizzativo sono:

    il rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali;
    il rispetto della normativa sulla raccolta e conservazione delle immagini;
    l’obbligo di informativa scritta al personale dipendente prima della messa in funzione dell’impianto;
    l’obbligo di rendere l’informativa ai clienti/avventori con appositi cartelli;
    l’impianto, che dovrà registrare solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l’angolo delle riprese ed evitando immagini dettagliate) e l’eventuale ripresa di dipendenti dovrà avvenire esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
    le immagini non potranno in nessun caso essere utilizzate per accertamenti sull’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l’adozione di provvedimenti disciplinari;
    in occasione di ogni accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di atti criminosi o di eventi dannosi) l’azienda dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati;
    i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.


    Informazioni
    Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi, tel. 0461/880326 email mbertoldi@ucts.tn.it  e consultare la documentazione nel sito internet www.unione.tn.it

     


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