F.A.Q.

Come richiedere l'autorizzazione all'apertura di una nuova agenzia di viaggio e turismo nella Provincia autonoma di Trento

L'autorizzazione all'apertura di una agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di turismo. E' personale, vale solo per i locali in essa indicati, non può essere ceduta e può essere sospesa o revocata per inosservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La stessa consente sia l’attività di organizzazione (tour-operator), sia di intermediazione, sia di vendita diretta al pubblico e non differenzia fra le attività di in-coming e di out-going.

Le agenzie di viaggio e turismo sono iscritte nell'apposito elenco delle agenzie istituito presso il Servizio Turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

Costi e vincoli Marca da bollo da 16 Euro

L'apertura di un'agenzia di viaggi in Provincia di Trento è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata da parte del Servizio provinciale competente in materia di turismo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Presenza di un Direttore tecnico (che può anche essere lo stesso titolare) che  dimostri di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione e organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistica e la conoscenza di almeno due lingue straniere. Deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti (dalla deliberazione della GP 2337 del 22 Dicembre 2014);
  • E' necessario dotarsi di una polizza assicurativa,  a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, e di un Fondo di garanzia che garantisca, in caso di insolvenza dell’intermediario o organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista;
  • Avere il possesso di locali indipendenti ed escludenti al loro interno altre attività a qualsiasi titolo;
  • La denominazione prescelta non deve essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione.

Come ottenere l'abilitazione della professione turistica di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio regolamentata dalla Provincia Autonoma di Trento.

Il Direttore tecnico è una persona in possesso di apposita abilitazione che opera al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni erogate dall'agenzia medesima. La sua presenza è condizione essenziale per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

Il Direttore tecnico svolge le seguenti funzioni: sovraintende alle attività aziendali ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane e assolve alle funzioni di natura specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

Le funzioni di Direttore Tecnico sono di norma svolte dal titolare dell'agenzia, ma qualora lo stesso non fosse in possesso dell'abilitazione,  deve affidare la direzione tecnica ad un direttore tecnico collaboratore a tempo pieno dell'impresa, con i requisiti previsti.

Il titolare o l'eventuale Direttore Tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività.

A quali adempimenti sono tenuti i gestori delle agenzie di viaggio e turismo della Provincia Autonoma di Trento?

Gli adempimenti necessari per i gestori delle agenzie di viaggio e turismo sono i seguenti:

  • Polizze assicurative

Deve essere trasmesso al Servizio competente copia delle polizze assicurative e, ad ogni singola scadenza, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo. Il mancato pagamento del premio assicurativo entro la scadenza o la mancata trasmissione della relativa documentazione entro 2 giorni dalla scadenza, comporta la sanzione amministrativa di una somma da 100 a 300 euro.

La mancanza della copertura assicurativa prevista comporta la sospensione dell'attività e, decorsi 30 giorni, la revoca dell'autorizzazione.

  • Chiusure temporanee

L’esercizio deve avvenire con carattere di regolarità. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne deve dare preventiva comunicazione, indicandone i motivi e la durata, al Servizio competente in materia di turismo. Il periodo di chiusura non può complessivamente essere superiore a 3 mesi nell'anno.

Il Dirigente competente in materia di turismo può autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura dell'agenzia per un ulteriore periodo non superiore a 3 mesi; è ammessa in via eccezionale una sola proroga fino ad un massimo di 6 mesi per gravi e comprovati motivi.

Nel caso che la chiusura avvenga senza avviso o non venga ripresa l'attività decorso il periodo di chiusura comunicato o prorogato, l'autorizzazione può essere revocata.

Per le chiusure temporanee, l’avviso e/o la domanda di autorizzazione deve essere presentata su carta intestata dell’agenzia e trasmessa via pec all’indirizzo serv.turismo@pec.provincia.tn.it

  • Comunicazione di sostituzione del Direttore tecnico

Qualora il direttore tecnico cessi di prestare la propria opera nell’agenzia, deve essere sostituito entro il termine di 3 mesi. Decorso tale termine, l’autorizzazione è sospesa fino ad avvenuta sostituzione. La sostituzione nella responsabilità tecnica dell’agenzia è comunicata al servizio competente in materia di turismo, unitamente agli atti interni (es: verbale del CDA) che attesti l’avvenuto mutamento del Direttore.

La domanda va inoltrata utilizzando l'apposita modulistica (vedi

  • Subingresso nella titolarità dell’agenzia di viaggio e turismo e mutamento nella ubicazione dei locali

Il subingresso nella titolarità dell’agenzia di viaggio e turismo ed il mutamento nella ubicazione dei locali sono consentiti previa presentazione al Servizio provinciale competente di una Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA). L'attività può essere intrapresa dal momento della presentazione della SCIA salvo che, entro il termine di 30 giorni, l'Ufficio competente adotti motivati provvedimenti di divieto.  La mancata presentazione della SCIA comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 euro a 1500 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

La domanda va inoltrata utilizzando l'apposita modulistica (vedi modifica ubicazione e subingresso titolarità)

  • Autorizzazione al mutamento della denominazione dell’agenzia di viaggio e turismo

I mutamenti nella denominazione dell'agenzia sono soggetti ad autorizzazione del dirigente del Servizio Turismo.  Qualora si attuino dei mutamenti in mancanza della prescritta autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154 ad Euro 929; l'autorizzazione originaria è altresì sospesa fino al limite massimo di sei mesi. 

L’autorizzazione va inoltrata utilizzando l'apposita modulistica. (vedi

 

Come iscriversi e/o cancellarsi dall'elenco provinciale dei Direttori Tecnici di agenzia viaggio e turismo.

Il direttore tecnico regolarmente abilitato, che intenda assumere la direzione tecnica di un'agenzia di viaggio operante sul territorio provinciale, deve chiedere ed ottenere l'iscrizione nell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, tenuto ed aggiornato dal Servizio competente in materia di turismo. L'elenco è pubblico.

L'iscrizione dei direttori tecnici in possesso dei requisiti professionali accertati in altra regione o provincia autonoma, i quali intendano svolgere la loro attività in Trentino, è subordinata alla cancellazione dall'albo, dall'elenco o dal registro della regione o della provincia autonoma di provenienza.

 

Chi è l’abusivo in ambito turistico? Disposizioni normative e casi particolari in provincia di Trento

Chi è l’abusivo in ambito turistico


E’ da considerarsi abusivo qualsiasi soggetto o impresa che viola la normativa (Codice del Consumo/ turismo) prevista dal D.Lgs 23.05.2011 n. 79, modificato da ultimo dal D.Lgs 21 maggio 2018 n.62 di recepimento della Direttiva Ue sui pacchetti turistici, che regola la vendita di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici e che in provincia di Trento è disciplinata dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n.9.

Per svolgere l’attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici è obbligatoria la licenza di agenzia di viaggio e turismo, che impone requisiti professionali ed organizzativi nonché un’idonea copertura assicurativa, che viene verificata attraverso una specifica procedura amministrativa, e l’iscrizione ad un fondo di garanzia in caso di insolvenza o fallimento, ai sensi di quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla legge 27 luglio 2015, n.115 sugli art. 50 e 51 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79.

L’attività di vigilanza in materia spetta al Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento.

La licenza di agenzia di viaggio inoltre autorizza ad emettere regolari fatture in regime speciale IVA 74 ter ed incassare le quote per l’organizzazione di viaggi. Tutti gli altri soggetti non sono in regola né con la normativa del contratto di viaggio e relative responsabilità e né tanto meno con il fisco e perciò sanzionabili dall’Agenzia delle Entrate.

Agenzie di Viaggio e Turismo e casi particolari
E' riservata alle imprese definite Agenzie di Viaggio e Turismo, l’attività di offerta di pacchetti turistici, così come da definizione aggiornata dall'entrata in vigore della Direttiva UE 2015/2302, ottenibili dalla combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza (se si verifica almeno una delle condizioni previste dall'art. 33 punto 4 lettera c), così come quella di organizzazione di semplici viaggi, di intermediazione di alloggi o di vendita biglietteria.

In tale scenario si muovono una pluralità di soggetti, spesso in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente:

- Associazioni e organismi senza scopo di lucro

(Sezioni SAT, Diocesi, parrocchie, scuole, P.A., circoli anziani, c.r.a.l., associazioni di volontariato, singoli privati…)
L’Art.16 della Legge Provinciale 9/88 consente alle associazioni senza scopo di lucro operanti a livello provinciale o locale, con finalità ricreative, religiose, culturali o sociali, di promuovere e pubblicizzare viaggi esclusivamente per i propri associati, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione, ferma restando l’organizzazione dei viaggi da parte delle agenzie.
L’organizzazione in proprio di vacanze, sempre ed esclusivamente per i propri associati, è consentita solo per vacanze sociali presso strutture proprie o convenzionate, ubicate in territorio nazionale, e per gite occasionali di durata non superiore a 5 giorni, viaggio compreso, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze.

Inoltre è stato precisato nel D.lgs n.62 di recepimento della Direttiva Ue sui Pacchetti e precisamente all'art.32 punto b), che le disposizioni introdotte con le modifiche al testo di legge, non si applicano alle associazioni di cui all'articolo 5, "laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l’anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina."

- Autonoleggiatori

L’attività di autotrasporto deve limitarsi a quanto previsto dalla relativa normativa di settore: si potranno quindi proporre viaggi, ma l’offerta dovrà essere limitata alla sola attività di trasporto, escludendo la fornitura di servizi diversi e non contemplati dalla propria licenza, anche perché non coperti dalla polizza per l’attività di noleggio da rimessa.

- Albergatori, guide alpine, scuole sportive, maestri di sci

L’ art.15 della legge provinciale 17 marzo 1988 n.9, consente ai produttori di servizi turistici trentini, individualmente e tra loro non associati, attraverso una semplice SCIA e in possesso di requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, di esercitare l’attività di commercializzazione del loro servizio combinandolo con altri servizi turistici trentini, ferma restando la stipula di una RC professionale, come previsto per le Agenzie di Viaggio.

Per servizio turistico trentino si intende l’alloggio, il trasporto o i servizi turistici non accessori all’alloggio o al trasporto prodotti sul territorio provinciale.

- APT e Pro Loco

La Provincia Autonoma di Trento, per prima in Italia, con la legge provinciale 11 giugno 2002 n.8, ha consentito la commercializzazione di pacchetti turistici formati da prodotti turistici trentini anche da parte dei soggetti preposti alla promozione turistica, sia centrale che degli ambiti territoriali, e delle associazioni pro loco, previa apposita autorizzazione e RC professionale a tutela del consumatore.

Segnalaci senza esitare eventuali casi sospetti, inviandoci una prova (volantino o locandina o foto vetrine o pagine social network), provvederemo a segnalarli in modo del tutto anonimo alle autorità competenti per verificare se si tratta di attività abusive o non conformi alla normativa delle agenzie di viaggio.

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